ORDINANZA N. 6 DEL 23/04/2024
Oggetto: Ordinanza di sospensione lavori nonché diffida alla non attivazione dell’edificanda stazione radio base per la rete di telefonia mobile, collocata in Via Ovidio, foglio 3 particella 220.
IL SINDACO
Viste la molteplici segnalazioni giunte dalla Cittadinanza del Comune sfociate nella pubblica protesta tenutasi giorno 21/04/2024, nonché nella raccolta di centinaia di firme in corso sul Territorio;
Visto l’ulteriore controllo della documentazione prodotta agli Uffici preposti dalla quale emerge una evidente incongruenza, nonché contraddizione in termini. E nello specifico agli atti di Questo Ente è dato riscontrate una prima nota da parte dell’A.R.P.A. Sicilia datata 02/01/2024 nella quale l’Agenzia riscontrava gravi mancanze e evidenziava che “..Necessitano chiarimenti in merito alle effettive frequenze previste nel realizzando impianto; - il suddetto documento “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” fa riferimento ad una “nota allegata alla presente dichiarazione divenendone parte integrante” che, invero, non si riscontra allegata; - non risulta pervenuto, con la pec sopracitata, il previsto elaborato “Relazione di Conformità – Analisi Impatto Elettromagnetico” citato nella documentazione trasmessa. Tanto si comunica per le conseguenziali determinazioni di codesto Comune e del S.U.A.P. in indirizzo e si resta in attesa di riscontro per le ulteriori valutazioni tecniche e determinazioni di competenza della Scrivente ai fini del rilascio del parere di cui all’oggetto”;
Considerato che a distanza di sole 24 ore, ovvero in data 04/01/2024, l’Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente, nonostante la rilevata carenza documentale, rilasciava ulteriore parere tecnico-previsionale condizionato ad una irrituale “verifica post attivazione”, senza che vi fosse alcuna menzione rispetto alle criticità in precedenza sollevate, nonché senza che fosse intervenuta alcuna integrazione documentale espressamente richiesta in precedenza;
Considerato che l’art. 44 comma 3 del D. Lgs. n. 259/2003 dispone che “L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI”;
Ritenuto che la suddetta autorizzazione positiva dell’ARPA, datata 04/01/2024, subordinata ad una verifica e ad un controllo solo successivo rispetto all’effettiva attivazione dell’impianto, appare in contrasto con il citato art. 44 comma 3 del D. Lgs. n. 259/2003 oltre che illogica ed assolutamente inconcepibile in una materia in cui è necessario tenere conto in via primaria il principio della tutela della salute dei cittadini in relazione all'esposizione alle onde elettromagnetiche, così come disciplinato dalla l. n. 36/2001 e dal d.P.C.M. 8 luglio 2003. Tali testi normativi, infatti, risultano pienamente coerenti con il principio di precauzione, il quale, assurto al rango di principio di diritto comunitario primario in ragione del richiamo presente nell'art. 191 tfUe, appare certamente violato nel caso in cui la valutazione dei rischi venga eseguita in maniera solo postuma e successiva rispetto all’effettiva attivazione dell’impianto;
Visto inoltre che l’art. 32 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico ambito 9 ricadente nella provincia Messina, approvato con D.A. n. 090 del 23 ottobre 2019, include la frazione di “S. Biagio” del Comune di Terme Vigliatore tra le aree di cui al punto “12d”, ovvero tra le aree di interesse archeologico”, prescrivendo tra l’altro l’espresso divieto di: “eseguire scavi senza il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.; - realizzare infrastrutture e reti; - realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati.”
Ritenuto pertanto che senza alcun dubbio Questa Amministrazione intende perseguire la strada della massima tutela della salubrità del Territorio e dei suoi Cittadini, nonché il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela degli interessi paesaggistici;
Considerato che l’art 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000, stabilisce che il Sindaco quale Ufficiale del Governo è tenuto ad adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; Visto l’O.EE.L.L. approvato con D.lgs. 267/2000.
ORDINA
– alla Società INWIT S.p.a. (infrastrutture Wireless Italiane S.p.a.) con sede legale a Milano Largo Donegani nr.2 , C.F. 08936640963, nonché alla VODAFONE ITALIA S.p.a. del Gruppo VODAFONE GROUP PIc. Con socio unico, sede legale in Ivrea (TO) alla via Jercis n. 13, C.F. 9302890017 di sospendere immediatamente i lavori relativi alla realizzazione di una infrastruttura per l’ospitalità di impianti di telecomunicazioni e collocazione di SRB in Via Ovidio del Comune di Terme Vigliatore foglio nr. 3 mappale n. 220, e comunque di non attivare il detto impianto nelle more di un ulteriore approfondimento di tutti gli aspetti sanitari, urbanistici e paesaggistici, con termine di efficacia di giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa alla INWIT s.p.a. C.F. 08936640963 e alla VODAFONE ITALIA S.p.a. C.F. 9302890017;
All’ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente);
Alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Alla Stazione dei Carabinieri di Terme Vigliatore;
Al Comandante del Nucleo di P.M.;
Al Responsabile dell’Area Tecnica;
All’Ufficio SUAP;
Al Responsabile dell’area Amministrativa per la pubblicazione all’albo pretorio on-line sul sito internet del Comune.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa.
Il Sindaco
Bartolo Cipriano